Istruzioni del servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF

Il 1° gennaio 2007 l’alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti è stata trasferita dal Tribunale federale al Consiglio federale, che ha in seguito emanato un’ordinanza delegandola all’Ufficio federale di giustizia, autorizzando il servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF a sbrigare autonomamente i compiti seguenti:

1) emanare istruzioni, circolari e raccomandazioni destinate alle autorità cantonali di vigilanza, agli uffici d’esecuzione e fallimenti nonché agli organi d’esecuzione esterni all’ufficio, per l’applicazione corretta e uniforme della LEF;

2) redigere modelli per i moduli da utilizzare nelle procedure d’esecuzione e di fallimento;

3) ispezionare le autorità cantonali di vigilanza, gli uffici d’esecuzione e fallimenti nonché gli organi d’esecuzione esterni;

4) informare le autorità cantonali di vigilanza in merito alle revisioni di legge e ad altri sviluppi importanti per l’applicazione della LEF;

5) effettuare indagini conoscitive riguardo alle nuove istruzioni, circolari, raccomandazioni, modelli e informazioni

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